Gentile Collega,
con legge 183/2011 sono state apportate alcune modificazioni al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), al fine di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e privati.
Al riguardo il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con Direttiva n. 14/2011 , ha fornito alcuni chiarimenti, illustrando le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.
Per quanto di interesse, le nuove disposizioni risultano in sintesi le seguenti.
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i certificati rilasciati da questo Ordine rcheranno tutti la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e si precisa che per quanto riguarda specificamente gli stati di servizio, non potendo più essere prodotti i certificati della pubblica amministrazione ad altra pubblica amministrazione, dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni rese dall'interessato;
Resta fermo l'OBBLIGO di comunicazione all'Asl di tutti gli esercenti la professione di farmacista nelle farmacie aperte al pubblico e la FACOLTA' di inviare tale comunicazione anche all'Ordine; tali comunicazioni devono essere effettuate contestualmente all'inizio e alla cessazione del servizio.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
ECM
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