Gentile Collega,
questo Ordine, al fine di evitare il verificarsi di casi di vendita di medicinali senza ricetta, ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti lo scrupoloso rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle norme di deontologia professionale.
In particolare, si richiama l'attenzione sull'obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica.
In proposito è opportuno rammentare quanto segue.
- La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.
- L'art. 148 del DLgs 219/ 2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.
- Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.
- In materia di stupefacenti il DPR 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A,B, C, D ed E. Sotto il profilo deontologico, inoltre, si ricorda che, in base all'art. 24 del Codice Deontologico, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
ECM
TIROCINIO FORMATIVO STUDENTI
Home Page
Consegna medicinali senza ricetta
- Dettagli


















