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Gentile Collega,
questo Ordine ritiene opportuno richiamare nuovamente l'attenzione da parte di tutti gli iscritti al rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle disposizioni deontologiche.
In proposito, si rammenta che la consegna di medicinali senza ricetta medica può avvenire solo in caso di estrema necessità ed urgenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste dal D.M. 31.03.2008 (patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico e prosecuzione di terapia a seguito di dimissioni ospedaliere), con le modalità da esso stabilite e comunque mai per le sostanze ad azione stupefacente e mai per le prestazioni in regime di SSN.
Al di fuori delle ipotesi possibili, per queste condotte la normativa italiana prevede specifiche sanzioni.
Sussiste, inoltre, una specifica competenza disciplinare degli Ordini professionali, atteso che anche l'art. 24 del Codice Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 11 del Codice Deontologico, al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini. Peraltro, la consegna a domicilio dei medicinali deve rispettare quanto sancito dall'articolo 28 del Codice Deontologico. Si rammenta, che i rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi e vantaggi economici (art. 14, comma 1, del Codice Deontologico).
Si richiama infine l'attenzione sul delicato tema dell'abusivismo professionale, invitando chiunque ad evitare condotte tese a favorire l'esercizio della professione da parte di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ricordando che tale condotta è sanzionabile oltre che sul profilo disciplinare anche su quello penale (art.37 Codice deontologico, art.8 L.175/92 e 348 c.p.).
A tal proposito si rappresenta che, anche e soprattutto nella grave e sfavorevole congiuntura occupazionale in cui versa molta parte della categoria, sarebbe senz'altro auspicabile, nell'ambito del naturale turnover di ciascuna azienda professionale, favorire prioritariamente l'ingresso al mondo del lavoro della figura professionale del farmacista, unica prevista per la legittima dispensazione del farmaco.
Sicuro dell'elevato livello di attenzione che saprai dedicare alle tematiche sopra esposte, Ti invio cordiali saluti


Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco