Gentile Collega,
per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato, l'interrogazione, presentata, in data 25 settembre u.s, dagli On. Marisa Nicchi, Ileana Cathia Piazzoni, Ferdinando Aiello, Titti Di Salvo (SEL) e relativa al diritto all'obiezione di coscienza con riferimento alla pillola abortiva, unitamente alla risposta del Sottosegretario Paolo Fadda del 26 settembre u.s.
In particolare, gli Onorevoli interroganti hanno chiesto al Ministro della salute se non ritenga indispensabile confermare e diffondere la conoscenza dei diritti in tema di contraccezione di emergenza, anche tramite adeguate azioni informative sull'obbligo di dispensazione dei farmaci da parte dei farmacisti, e sull'esclusione del diritto all'obiezione di coscienza per i medesimi farmacisti nonché per i medici, anche di base, relativamente al rilascio della prescrizione medica necessaria per ottenere un contraccettivo d'emergenza.
Il Sottosegretario Fadda, nella sua risposta, ha evidenziato che la pillola del giorno dopo è una prescrizione necessaria ed indifferibile, per non esporre la donna ad un rischio non voluto ed evitabile solo con l'intervento medico, rammentando quanto osservato dal TAR del Lazio nella sentenza del 2 luglio 2001, per cui la contraccezione di emergenza "non contrasta con la legge n. 194 del 1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all'innesto dell'ovulo fecondato nell'utero materno".
Nessun medico può essere obbligato alla prescrizione di farmaci su richiesta del paziente e la prescrizione avviene secondo scienza e coscienza. In Italia, il diritto all'obiezione di coscienza è concesso per legge solo nell'interruzione volontaria di gravidanza, tuttavia è frequente che parte dei medici rifiutino la prescrizione del farmaco grazie all'esercizio della «clausola di coscienza» ritenuta equivalente all'obiezione, anche sulla base di quanto affermato dall'articolo 19 del Codice di Deontologia Medica.
Per quanto di interesse, il Sottosegretario Fadda ha sottolineato che "i farmaci prescritti dal medico devono essere disponibili e non possono essere negati dal farmacista, dal momento che la legge non prevede l'obiezione di coscienza dei farmacisti quando forniscono i medicinali. Sarebbe infatti impossibile stabilire su quali farmaci si possa applicare l'obiezione di coscienza. I farmacisti, quindi, nel rispetto dell'articolo 38 del regio decreto n. 1706 del 1938 (regolamento del servizio farmaceutico), sono tenuti, dietro prescrizione medica, a consegnare il farmaco o a procurarlo, se non disponibile, nel più breve tempo possibile. Il farmacista che contravviene agli obblighi ed alle responsabilità professionali incorre nelle sanzioni amministrative, la sua condotta potrebbe, altresì, integrare anche gli estremi dei reati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio ed interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità."
Il Sottosegretario ha, infine, ricordato che il Comitato Nazionale di Bioetica si è pronunciato anche in merito all'obiezione di coscienza dei farmacisti alla vendita di contraccettivi d'emergenza: nel parere del 25 febbraio 2011, il Comitato ha dichiarato che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere il farmaco prescritto e che spetti al legislatore prevedere i sistemi più adeguati nell'esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per l'attuazione di questo diritto.
L'On. Niccchi, replicando, si è dichiarata soddisfatta della risposta, che ha chiarito ed esposto correttamente il rapporto tra la cd. «pillola del giorno dopo» - farmaco non abortivo ma contraccettivo - e la legge n.?194 del 1978, nonché ricordato l'impossibilità per i farmacisti di negare un farmaco per obiezione di coscienza, auspicando comunque che il Ministero voglia promuovere campagne informative più incisive per diffondere quanto più possibile la conoscenza dei diritti in tema di contraccezione d'emergenza.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
ECM
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Interrogazione parlamentare su pillola del giorno dopo
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