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FURTO-SMARRIMENTO TIMBRO-RICETTARIO MEDICO

furto ricettario medico

Gentile Collega,
Ti informo che, nella seduta del 7 agosto 2014, il decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", è stato definitivamente
convertito in legge.
Nel corso dell'iter parlamentare sono state apportate alcune modifiche alle
disposizioni riguardanti l'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie.
In via preliminare, si evidenzia che, a seguito dell'approvazione di un
emendamento nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è
stato chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo assicurativo degli
esercenti delle professioni sanitarie.
In particolare, è fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale
(SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato
con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni
sanitarie a favore di terzi di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile
verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Tale innovazione normativa si applica, dunque, a tutti gli enti che, a qualunque
titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi; pertanto, i farmacisti dipendenti
dei suddetti enti - tra cui rientrano, tra gli altri, anche le farmacie e le parafarmacie -
non sono tenuti a stipulare in prima persona una polizza assicurativa, ma devono
essere assicurati con onere a carico del proprio datore di lavoro.
Pure per i farmacisti dipendenti pubblici, l'obbligo di copertura assicurativa è posto
in capo al datore di lavoro pubblico.
Con riferimento alla stipula di una convenzione collettiva per adesione da
parte della Federazione degli Ordini, si segnala che quest'ultima modificazione all'ambito soggettivo
dei destinatari dell'obbligo assicurativo ha comportato la necessità di rinnovare la
procedura di negoziazione della suddetta convenzione, per adeguarla al quadro
normativo innovato.
Conseguentemente, in considerazione dei tempi ristretti, della chiusura aziendale
delle società assicuratrici per la pausa estiva, nonché dell'obbligo di rispettare criteri
di trasparenza sulla base delle indicazioni richieste all'Antitrust in relazione alla
decisione AS 1147 pubblicata sul Bollettino n. 20 del 27 maggio 2013, la
conclusione di tale procedura richiederà un periodo superiore rispetto al termine del
15 agosto p.v. di entrata in vigore dell'obbligo.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco

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