Gentile Collega,
si ritiene opportuno fornire un breve riepilogo degli adempimenti professionali da porre in
essere e, in particolare, si evidenziano i seguenti profili di interesse.
Registro di carico e scarico stupefacenti (art. 60 D.P.R. n. 309/1990)
Il registro di carico e scarico stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrittura riassuntiva di tutti i dati relativi alle qualità e alle
quantità dei prodotti avuti in carica e commercializzati durante l'anno, con
l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da 1.549,37 â?¬ a 25.822,84, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
Nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel
registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle
competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da
poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia.
Indicazione del numero di AIC sullo scontrino parlante
Dal 1° gennaio, secondo quanto stabilito dal Garante per la
protezione dei dati personali, sullo scontrino "parlante", ai fini della detrazione o
deduzione delle spese sanitarie, non dovrà più essere riportato lo specifico nome del
farmaco bensì il codice alfanumerico dell'AIC, per evitare che attraverso la
denominazione del medicinale siano rivelate informazioni sullo stato di salute e sulle
patologie dei cittadini.
Per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno, pertanto,
contenere:
- natura e qualità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Sino al 31 dicembre 2009, inoltre, potranno ritenersi validi ai fini
agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (ovvero con l'indicazione
del nome del medicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le
nuove modalità indicate dal Garante.
Trasmissione all'AIFA dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping
Come è noto, con DM 24.10.2006, il Ministero della Salute ha previsto le
modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi ai principi attivi
vietati per doping.
I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica,
entro il 31 gennaio 2010, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2009
relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per
doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute
all'indirizzo www.ministerosalute.it.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:
- alcool etilico utilizzate;
- principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le
preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo,
oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli
di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze
vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31
gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.
Registro di carico e scarico rifiuti pericolosi
In vista della recente approvazione della riforma sui nuovi servizi sociosanitari
delle farmacie, si richiama particolarmente l'attenzione dei professionisti
sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della
prestazione di servizi di autoanalisi.
Come è noto, infatti, la produzione di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso
impone al produttore l'obbligo di detenere il registro di carico/scarico di tali rifiuti,
su cui annotare le relative movimentazioni (produzione del rifiuto e successivo
smaltimento).
Le farmacie, pertanto, sono tenute a dotarsi di tale registro, poiché
gestiscono, tra glia altri, rifiuti pericolosi, quali ad esempio:
- farmaci citotossici e/o citostatici;
- sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose;
- rifiuti contenenti mercurio;
- toner per stampa;
- rifiuti sanitari potenzialmente infetti (es. materiali per autoanalisi).
Consegna medicinali senza ricetta
Si rammenta, inoltre, che il D.M. 31.03.2008 ha fissato le condizioni che
consentono al farmacista di consegnare medicinali senza ricetta in caso di estrema
necessità e urgenza.
Al riguardo, si raccomanda l'utilizzo di tale particolare modalità di
dispensazione dei medicinali solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni e
modalità individuate dal Ministero della salute.
Il decreto ministeriale aveva altresì previsto che entro il mese di dicembre
2008, la Federfarma e Assofarm raccogliessero e comunicassero al Ministero della
salute e all'Aifa i dati relativi alla numerosità e alla tipologia di ricorso a tali
nprocedure.
Il Ministero, raccogliendo le richieste della Federazione, ha deciso di
proseguire la raccolta dei dati fino al 31 dicembre 2009, indicando il 31 gennaio
2010 quale termine ultimo per la comunicazione al medesimo Ministero e all'AIFA
dei suddetti dati, da trasmettersi successivamente alla FOFI e alla FNOMCeO, per le
rispettive valutazioni.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
ECM
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