Gentile Collega,
l'art. 5 del D.LVO 153/2009 sancisce che "al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.
Tale precisa riserva sull'impiego di denominazione e simboli esclude la possibilità di utilizzare il termine Farmacia, anche se diversamente aggettivato, in strutture diverse da quelle espressamente indicate nella norma.
Pertanto espresioni del tipo" Farmacia Distrettuale", " Farmacia Omeopatica", "farmacia Veterinaria", "Farmacia agraria" sono da considerarsi non in lienea con l'attuale assetto normativo.
Si confida nella scrupolosa attenzione nell'applicazione della citata Legge, provvedendo eventualmente a rettificare insegne e messaggi pubblicitari non conformi, anche in considerazione dell'inevitabile attività di controllo che dovranno compiere le Autorità vigilanti.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
ECM
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Uso della denominazione FARMACIA
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