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Gentile Collega,
come è noto, con DM 24.10.2006, successivamente modificato dal DM
18.11.2010, il Ministero della Salute ha previsto le modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping.
I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica,
entro il 31 gennaio 2016, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2015
relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione "Antidoping" (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l'invio).
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:
• alcool etilico utilizzate;
• principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le
preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso
cutaneo,oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
• mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
• glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli
di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.
Sanzioni per violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera
sanitaria.
Com'è noto, in base a quanto stabilito dal DLgs 175/2014, ai fini dell'elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, le farmacie hanno l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.Con DLgs 158/2015
sono state introdotte le sanzioni in caso di violazione dei suddetti obblighi di
comunicazione, prevedendo l'applicazione delle stesse a partire dal 1° gennaio 2017.
In proposito, si evidenzia che, in base ad una disposizione introdotta dalla
legge di stabilità, approvata dal Senato lo scorso 22 dicembre e in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per le trasmissioni da effettuare nell'anno
2015, relative all'anno 2014 o, comunque, al primo anno di applicazione della
normativa, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni, nei casi di lieve tardità o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri acquisiti
A seguito di quanto disposto dal DLgs 127/2015 in materia di fatturazione
elettronica tra privati, dal 1° gennaio 2017 per i gestori dei distributori automatici saranno obbligatorie la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri acquisiti.
Si rammenta, inoltre, che in base al medesimo decreto sopra citato, in via
opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sarà possibile inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute. Per agevolare le imprese nell'uso del nuovo strumento telematico, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura e il suo invio.

Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco