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Gentile Collega,
si informa che con il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016 ed entrato in vigore il 10 febbraio 2016, è stata attuata la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sul regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).
Il provvedimento in esame, modificando il D.Lgs. n. 206/2007, introduce e disciplina gli istituti della tessera professionale europea (EPC), dell'accesso parziale, dei meccanismi di allerta tra i vari Stati, dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, nonché del riconoscimento automatico sulla base dei principi di formazione comune.

Tessera professionale europea (EPC) - articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
La tessera professionale europea è una procedura elettronica per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro Paese dell'Unione Europea, che si aggiunge alle ordinarie procedure sul riconoscimento delle qualifiche professionali che, comunque, rimangono in vigore.
Essa consente ad alcuni professionisti, tra cui i farmacisti, di svolgere la professione negli altri Stati membri, in modo temporaneo ed occasionale oppure in modo permanente.
È bene precisare che la tessera professionale europea non è una tessera vera e propria, bensì la prova elettronica del fatto che il professionista ha superato i controlli amministrativi ed ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali nel Paese in cui intende lavorare (Paese ospitante), o che risponde alle condizioni necessarie per prestare temporaneamente i propri servizi in tale Paese.
Quando una domanda è stata approvata, il professionista potrà creare il certificato della tessera professionale europea in formato PDF, comprendente anche un numero di riferimento che il futuro datore di lavoro potrà utilizzare per verificare online la validità della tessera.
La EPC potrà essere richiesta esclusivamente online, attraverso la procedura indicata sul sito del Ministero della salute, la quale verrà gestita tramite il Sistema di informazione del mercato interno (IMI).
Al seguente link
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2423
sono fornite tutte le indicazioni operative utili ai professionisti che intendano richiedere la tessera professionale. Gli stessi dovranno innanzi tutto connettersi a ECAS, il servizio di autenticazione della Commissione europea e creare un nome utente ed una password, per poi completare il profilo con i dati personali ed i recapiti. Una volta completato il profilo, si potrà compilare la domanda, caricare le scansioni dei documenti necessari e trasmetterli all'Autorità competente. Ogni documento giustificativo deve essere scansionato e poi caricato singolarmente.
I soggetti che potranno presentare la richiesta per il rilascio della EPC sono i seguenti:
• i farmacisti, cittadini italiani, che hanno conseguito il titolo in Italia o che hanno già ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia;
• i farmacisti, cittadini italiani o europei, che hanno conseguito il titolo in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• i farmacisti, cittadini dell'Unione Europea, legalmente stabiliti in Italia.

Il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se, prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione, erano già vigenti nello Stato membro ospitante requisiti di registrazione o altre procedure di controllo, come ad esempio l'iscrizione ad un Ordine professionale o controlli supplementari.
La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale del Paese ospitante, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare la professione, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI individuale.
Il fascicolo IMI è aggiornato tempestivamente con tutte le informazioni riguardanti anche le sanzioni disciplinari e penali relative ad un divieto o una restrizione che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività che si svolgono.
Ogni aggiornamento deve essere immediatamente comunicato ad ogni Autorità competente che ha accesso al fascicolo, nonché al titolare della tessera, che può in ogni momento richiedere informazioni sul proprio fascicolo.

Accesso parziale - articolo 5-septies del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
L'accesso parziale consiste nell'attribuire al professionista-richiedente la possibilità di esercitare la propria attività in un altro Stato membro dell'Unione Europea, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato (nello Stato di origine), ma che, allo stesso tempo, si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata nello Stato membro ospitante.
Il provvedimento in esame prevede che le Autorità competenti, in Italia il Ministero della salute, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordino l'accesso parziale ad un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;
b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.

L'accesso parziale può essere rifiutato, altresì, se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.
L'accesso parziale è esercitato con il titolo professionale dello Stato membro di origine ed i professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

Centro di assistenza - articolo 6 del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - assolve il compito di centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali al quale i cittadini possono rivolgersi per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Meccanismo di allerta - articolo 8-bis del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
Il meccanismo di allerta è la procedura in base alla quale le Autorità competenti di tutti gli Stati membri saranno informate circa i provvedimenti - sia giurisdizionali che disciplinari - che limitino o vietino, anche in modo temporaneo, al farmacista l'esercizio delle attività professionali.
Il meccanismo funzionerà tramite il Sistema IMI, a cui partecipano le Federazioni e i Consigli nazionali, nella loro funzione di coordinamento degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali.
In particolare, è previsto che le informazioni debbano essere trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui si viene a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale.
Le informazioni da trasmettere riguardano:
a) l'identità del professionista;
b) la professione interessata;
c) le informazioni riguardanti l'autorità o il giudice nazionale che ha adottato la decisione sulla limitazione o il divieto;
d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;
e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

Entro il medesimo termine di tre giorni e con le medesime modalità, devono essere comunicati, altresì, i dati dei professionisti giudicati responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali per l'ottenimento della tessera professionale europea.
Le Federazioni e i Consigli nazionali contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.
Avverso l'allerta, il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate.
In tali casi nel sistema IMI deve essere indicato che l'allerta è stata impugnata.
In caso di revoca o scadenza del divieto o della limitazione, l'allerta deve essere eliminata entro tre giorni.

Iscrizione automatica - articolo 13 del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
Il Ministero della salute che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea o riceva la comunicazione tramite IMI del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine professionale provinciale che provvede ad iscrivere automaticamente il professionista in apposita sezione dell'albo.

Riconoscimento del tirocinio professionale - articolo 17-bis del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
Una delle novità di rilievo introdotte con il decreto in esame è il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicherà, entro il 10 aprile 2016, adotterà le linee guida sull'organizzazione ed il riconoscimento dei predetti tirocini, con indicazioni precise anche sul ruolo del supervisore.

Formazione di farmacista - articolo 50 del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
La formazione di farmacista è regolamentata dall'art. 50 del D.Lgs. 206/2007. Nel testo previgente, la norma già prevedeva un ciclo di studi universitari della durata di almeno cinque anni, con almeno quattro anni d'insegnamento teorico e pratico e sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale.
Il provvedimento in esame ha integrato tale disciplina prevedendo che il tirocinio possa essere svolto sia durante che al termine della formazione teorica e pratica -ma comunque all'interno del periodo complessivo di formazione universitaria- e che la formazione può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

Esercizio delle attività professionali di farmacista - articolo 51 del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016.
Il provvedimento in esame reca, altresì, modificazioni all'art. 51 del D.Lgs. 206/2007 contenente l'elenco delle attività che possono essere esercitate dal farmacista.
In particolare, oltre alla preparazione controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico, sono state aggiunte le attività di approvvigionamento e consegna di medicinali sicuri e di qualità.
Per quanto riguarda, invece, l'attività di diffusione di informazione e consigli, è stato specificato che questi debbano riguardare i medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto.
Inoltre, sono state introdotte ulteriori attività che i titolari di un titolo di formazione in farmacia possono esercitare, tra cui:
• segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
• accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;
• contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.


Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco

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