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Gentile Collega,
Ti informo che, in relazione al logo identificativo nazionale per la vendita on line dei medicinali, il Ministero della salute, con nota DGDMF prot. 0025654 del 10.5.2016 (allegata), ha fornito alcuni chiarimenti in materia.
Si fornisce qui di seguito una sintesi dei profili di rilievo per la professione.
Divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico - sanzioni
Il Ministero ha chiarito che i distributori all'ingrosso di medicinali non possono vendere on line i medicinali.
Il titolare di farmacia in possesso anche dell'autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia.
E stato, inoltre, precisato che il titolare di farmacia può vendere on line solamente i medicinali di cui sia già in possesso; pertanto, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto e proceda ad effettuare l'ordine dal distributore, deve prima prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, e poi spedirlo al cliente.
Infatti, il farmacista è l'unico responsabile della vendita del farmaco e per obbligo professionale deve effettuare la verifica del farmaco venduto, della corretta conservazione dello stesso e della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto spedito.
In caso di inosservanza di quanto sopra si applica la sanzione amministrativa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, prevista dall'art. 148, comma 13, del D.Lgs. 219/2006, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
Divieto di utilizzo di siti diversi da quello autorizzato
Il Ministero ha chiarito che non è consentito l'utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l'e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto, in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito indicato che deve coincidere con quello registrato nell'elenco pubblicato sul portale del Ministero della salute.
È stato evidenziato, inoltre, che l'utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall'utente, risalgono ad un venditore autorizzato selezionato dal sistema, appare in contrasto con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini, previsto dall'art. 15 della legge 475/1968.
Spese di spedizione
Le spese di spedizione possono essere applicate o meno, purché si comunichi preventivamente e chiaramente sul sito web. È, inoltre, possibile prevedere la cancellazione delle spese di spedizione al raggiungimento di un determinato importo, a condizione che tale pratica commerciale sia adottata con riferimento a tutti i prodotti venduti e non solo ai medicinali.
È stato, altresì, ribadito che il prezzo dei medicinali venduti on line non possa essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia.
Omeopatici
Con riferimento ai medicinali omeopatici, il Ministero ha chiarito che quelli privi di classificazione da parte dell'AIFA, acquistabili senza prescrizione medica, possono esser venduti on line. Se, invece, sull'etichetta è stato indicato
che il medicinale può essere venduto con ricetta, la vendita deve ritenersi consentita solo in farmacia.
Obbligo di preventiva autorizzazione alla vendita on line e di registrazione - Sanzioni
È stato, altresì, ribadito che per poter vendere on line i medicinali non soggetti a prescrizione medica, le farmacie e le parafarmacie devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Regione, Provincia autonoma o altra autorità competente individuata dalla legislazione regionale o provinciale, la registrazione da parte del Ministero della salute nell'elenco dei soggetti autorizzati, nonché devono inserire nelle pagine web il logo identificativo nazionale contenente il collegamento ipertestuale al suddetto elenco.
Sono state, infine, ricordate le sanzioni in caso di vendita abusiva di medicinali on line.
In particolare:
- i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali non soggetti a prescrizione medica, senza aver adempiuto alle prescrizioni di cui sopra, sono puniti, ai sensi dell'art. 122 del RD 1265/1934, con la sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro;
- i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali soggetti a prescrizione medica, sono puniti, ai sensi dell'art. 147, comma 4-bis del D.Lgs. 219/2006, con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali, sono puniti, ai sensi dell'art. 147, comma 4-ter del D.Lgs. 219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Restano fermi i provvedimenti del Ministero della salute previsti dall'art. 142-quinques, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 219/2006, per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali.

Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco

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