Gentile Collega,
alla Federazione nazionale degli Ordini è stato rappresentato il caso di una società tra
farmacisti titolare di farmacia privata proprietaria di esercizio commerciale che
vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006.
Com'è noto, l'art. 7 della legge 362/1991 al comma 2 stabilisce che le
società suddette hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Tale
disposizione non è stata modificata dalla legge 248/2006. Apparirebbe derivarne
che dette società non possano esercitare altre attività quali, ad esempio, essere
proprietarie di altri esercizi commerciali.
Attesa la complessità e delicatezza della materia, la Federazione ha
comunque ritenuto opportuno chiedere il parere del Ministero della Salute in
nmerito alla possibilità per una società tra farmacisti titolare di farmacia privata di
essere proprietaria di un esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5
legge 248/2006.
Il Ministero, con nota in data 2.9.2010, che si allega, ha fatto conoscere il
proprio avviso al riguardo.
Nella nota ministeriale si evidenzia, in particolare, che la normativa
vigente vieta a una società di farmacisti titolare di farmacia privata di esercitare
altra e diversa attività. Occorre precisare, tuttavia, che lo stesso divieto, non sussiste nei confronti del socio persona fisica della farmacia come nei confronti del titolare di farmacia ditta individuale, sempre nel rispetto delle incompatibilità di cui all'art. 8 della stessa legge 362/1991.
Per quanto concerne i profili sanzionatori, si richiama l'attenzione sul fatto
che, nei confronti dei farmacisti che risultassero responsabili della violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della stessa legge 362/1991, e pertanto
anche della violazione della norma sopra richiamata, l'art. 8 della medesima
legge 362/1991 commina la sanzione della sospensione dall'esercizio della
professione non inferiore ad un anno. L'applicazione di tale sanzione compete
agli Ordini, a seguito di procedimento disciplinare.
E' invece di pertinenza della competente autorità individuata dalle leggi
regionali la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della
sanzione, di cui all'art. 113 TULS-RD 1265/1934, della decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia per irregolarità nell'esercizio
della stessa.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
ECM
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La società di farmacisti, titolare di farmacia, non può essere titolare di Parafarmacia
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