Gentile Collega, Il 26 novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 172/2021, in vigore dal 27 novembre u.s., del quale si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse.
INTRODUZIONE
In via preliminare, si segnala che il decreto-legge in oggetto, sostituendo l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021), introduce in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie le seguenti novità:
- da un punto di vista soggettivo, è chiarito che tutti gli iscritti all’albo sono soggetti ad obbligo vaccinale;
- da un punto di vista oggettivo, è precisato che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all’esercizio della professione e allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- l’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio della professione;
- la competenza sull’accertamento dell’adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. A)
L’articolo 1, comma 1, lett. a), inserisce l’art. 3-ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale) nel D.L. n. 44/2021. Quest’ultimo precisa che l’obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo.
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B)
Viene sostituito interamente l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito con modificazioni, dalla L. 76/2021), con un nuovo articolo 4 composto di dieci commi che di seguito si illustrano per gli aspetti di interesse.
Misure di interesse per il farmacista: obbligo vaccinale
Si chiarisce che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui esercitino la professione – sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (art. 4, comma 1, DL 44/2021 e s.m.i.).
La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
Si specifica, in modo definitivo ed inequivocabile, che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 e s.m.i.).
Non sussiste l’obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).
L’unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico di medicina generale e l’Ordine verificherà che il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria di merito.
Il comma 8 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. definisce le condizioni alle quali i professionisti che non possono sottoporsi, anche temporaneamente, a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività libero-professionale. Al fine di contenere il rischio di contagio, è obbligatorio osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie definite con lo specifico decreto che sarà adottato entro il 15 dicembre 2021 dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.
Adempimenti ordini e procedura amministrativa
L’Ordine competente ad accertare l’adempimento dell’obbligo vaccinale è quello presso il quale è iscritto il professionista (art. 4, comma 3 e 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.).
Qualora, dopo i controlli sull’istituenda Piattaforma nazionale digital green certificate, non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), l’Ordine invita l’iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l’esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito. Nell’invito ad adempiere, l’Ordine richiederà all’interessato anche i dati del datore di lavoro. Decorso il predetto termine di cinque giorni, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche limitatamente alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
Sospensione
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell’Albo professionale. Si ricorda che, con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che “nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l’assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4” .
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto (ovvero 27 maggio 2022). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (art. 4, comma 5, DL 44/2021 e s.m.i.).
Demansionamento
Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Per i soggetti esenti dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece previsto il demansionamento. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, come da ultimo modificato, infatti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita “il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. (art. 4, comma 7, D.L. 44/2021 e s.m.i.).
Iscrizione all’Ordine
Il comma 6 del nuovo art. 4 del D.L. 44/2021 prevede che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell’iscrizione fino al 15 giugno 2022.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco