Gentili Colleghi,
negli ultimi anni si sono registrate numerose situazioni nelle quali i colleghi, una volta conseguita la pensione dell’INPS, hanno mantenuto l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti pur non esercitando più l’attività professionale.
Tale scelta, comprensibile in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici presso l’ENPAF, comporta tuttavia effetti contributivi automatici che è importante valutare attentamente.
1. Obbligo contributivo ENPAF legato all’iscrizione all’Albo
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente:
■ Il contributo ENPAF è dovuto per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo professionale, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività.
I riferimenti normativi principali sono:
Riferimenti normativi ENPAF
Art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – Trasformazione degli enti previdenziali privatizzati.
Regolamento ENPAF – Titolo II, Contributi (artt. 7–12)
Art. 7: l’obbligo contributivo sorge “per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo professionale”.
Art. 8: contribuzione previdenziale ordinaria, ridotta o di solidarietà.
Art. 9: riduzioni contributive ammesse SOLO in presenza dei requisiti (disoccupazione, bassa attività, altre condizioni previste).
Circolare ENPAF n. 7/2015 e conferme successive:
il pensionamento INPS non costituisce motivo di riduzione automatica né di esonero contributivo.
2. Effetti del pensionamento INPS sulla contribuzione ENPAF
Il pensionamento INPS non incide sull’obbligo contributivo ENPAF:
se l’iscritto mantiene l’iscrizione all’Ordine continua a dover versare i contributi ENPAF, anche se non svolge più alcuna attività professionale.
Ciò significa che:
non esercitando più l’attività viene meno il requisito per richiedere la contribuzione ridotta per attività lavorativa limitata;
non trovandosi in stato di disoccupazione certificata, non è possibile richiedere la contribuzione ridotta per disoccupati;
si resta quindi soggetti alla contribuzione nella misura ordinaria o, nei casi previsti, a quella di non esercente attività professionale.
3. Possibilità di cancellazione dall’Ordine
Si ricorda che la normativa ordinistica (D.Lgs. 233/1946 e s.m.i.; DPR 221/1950) consente la cancellazione dall’Albo su richiesta dell’interessato qualora lo stesso:
non eserciti più la professione, oppure
non abbia più necessità dell’iscrizione ai fini lavorativi o previdenziali.
La cancellazione dall’Albo comporta:
➤ Cessazione dell’obbligo contributivo ENPAF dalla data di cancellazione.
È importante sottolineare che la cancellazione NON incide in alcun modo:
sui contributi ENPAF già versati,
sulle eventuali quote di pensione maturate,
sul diritto a richiedere la pensione ENPAF una volta raggiunti i requisiti.
4. Invito alla valutazione della propria posizione previdenziale
Alla luce delle suddette disposizioni, invitiamo tutti gli iscritti prossimi al pensionamento INPS o già pensionati a:
1. Verificare attentamente la propria posizione contributiva ENPAF;
2. Valutare se l’iscrizione all’Albo sia ancora necessaria, in assenza di attività professionale;
3. Considerare che il mantenimento dell’iscrizione comporta contributi ENPAF obbligatori non sempre riducibili;
4. Contattare l’Ordine o l’ENPAF per eventuali chiarimenti, prima di maturare ulteriori obblighi contributivi non desiderati.
5. Finalità della presente comunicazione
Questa circolare ha finalità esclusivamente informative e intende tutelare gli iscritti da contributi non dovuti o non necessari, favorendo una gestione consapevole della propria posizione previdenziale.
Si raccomanda pertanto, al momento del conseguimento della pensione INPS, di valutare con attenzione:
→ Mantenere l’iscrizione all’Albo, se necessaria ai fini professionali o previdenziali;
→ Richiederne la cancellazione, se non si prevede più alcun esercizio dell’attività professionale, evitando così ulteriori contributi ENPAF.
Per qualsiasi chiarimento, gli uffici dell’Ordine restano a disposizione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Ferdinando Maria de Francesco


















