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A tutti i colleghi che esercitano nelle parafarmacie.

 

Avendo ricevuto richiesta di chiarimenti da alcuni Colleghi operanti nell’ambito delle Parafarmacie in relazione ad una ipotesi di legittimità nelle esecuzione dei  “Servizi” al pari di quelli previsti per la così detta “Farmacia dei Servizi”, si ritiene estendere a tutti un chiarimento sull’argomento.

Dal punto di vista normativo, con convergente orientamento anche giurisprudenziale, l’ambito di attività del Farmacista in Parafarmacia è declinabile nei seguenti punti:

  1. vendere i medicinali a uso umano da banco o di automedicazione e i medicinali ad uso umano non soggetti a prescrizione medica
  2. vendere i medicinali omeopatici a uso umano e veterinari solo quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica;
  3. vendere i medicinali veterinari acquistabili senza ricetta

Inoltre e solo per le parafarmacie che corrispondano agli specifici Requisiti Strutturali  previsti dalla Norma:

  1. vendere i medicinali veterinari acquistabili con ricetta – escluso gli stupefacenti -
  2. allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione della ricetta medica.

Restano escluse dalle possibili attività tutte quelle rientranti  nella così detta “Farmacia dei Servizi” previsti dalla Legge 153/2009 e sviluppatisi con successivi atti normativi. Tali, infatti sono eseguibili solo nell’ambito delle Farmacie di comunità.

Alla luce di ciò si raccomanda particolare diligenza nel non rendersi promotori di percorsi che, risultando fuori dall’alveo normativo sarebbero inevitabile oggetto di valutazioni giurisprudenziali ordinarie e disciplinari.

Cordiali saluti

 

Il Presidente

Dott. Ferdinando Maria de Francesco