Gentile Collega,
con riferimento alla precedente news relativa alle richieste informali di stato di servizio da inoltrare al Coordinatore del Servizio Farmaceutico all'indirizzo email
Questo anche al fine di agevolare l'ASL nella ricostruzione dei periodi di servizio e consentire una maggiore rapidità nelle risposte ai diversi quesiti posti.
Certo in una Tua preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
Gentile Collega,
con riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi straordinari delle farmacie, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni.
Com'è noto, la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente on line servendosi della piattaforma ministeriale al seguente link (https://www.concorsofarmacie.sanita.it ).
Non è dunque necessario produrre alcun documento cartaceo e, quasi tutto , potrà essere autocertificato, ad eccezione delle pubblicazioni scientifiche che dovranno essere spedite secondo le modalità indicate dai singoli bandi.
Tra le varie autocertificazioni, quella relativa ai periodi di lavoro espletati nel corso della propria carriera, riveste particolare importanza. Tale importanza è legata al fatto che il periodo autocertificato deve assolutamente corrispondere a quanto risulta agli atti della Pubblica Amministrazione (ASL) al fine di evitare di incorrere in una falsa dichiarazione.
Proprio per evitare che ciò accada, potrebbe essere consigliabile farsi rilasciare dall'ASL di riferimento un apposito certificato di servizio che, se pur non utilizzabile ai fini della presentazione della domanda, potrà tornare utile per riportare esattamente, in fase di autocertificazione i periodi risultanti presso l'ASL.
Tuttavia, al fine di evitare l'attesa dei tempi tecnici necessari alla procedura di rilascio di un certificato, sembrerebbe essere preferibile, come concordato con il Coordinatore del Servizio farmaceutico, richiedere telematicamente all'indirizzo
Tale estratto ovviamente non avrebbe validità legale ma potrebbe essere, comunque, utile per verificare quanto si va ad autocertificare ed accorciare i tempi di attesa per il rilascio di un certificato ufficiale di servizio.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
Gentile Collega,
il Ministero della Salute, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre u.s., ha modificato l'art. 2 del DM 31.3.2010, relativo al monitoraggio della dispensazione in regime privato dei medicinali stupefacenti transitati nella sezione D di cui al DPR 309/1990, eliminando l'obbligo di trasmissione di tali dati posto a carico dei farmacisti e degli Ordini provinciali.
Come si ricorderà, infatti, tali adempimenti erano stati introdotti a seguito delle semplificazioni prescrittive previste dalla L 38/2010, come forma ulteriore di controllo rispetto a quello già operato dalle ASL, per consentire la tempestiva rilevazione di eventuali abusi.
Tale monitoraggio ha evidenziato, anche sulla base delle risultanze pervenute alla Federazione degli Ordini nell'ambito della propria funzione di coordinamento, un ricorso residuale alle prescrizioni mediche da rinnovarsi volta per volta e non ha rilevato alcun abuso, confermando pertanto la piena efficacia delle semplificazioni prescrittive. Conseguentemente, il Ministero, tenuto conto anche di quanto rilevato dalla Federazione degli Ordini, ha emanato il decreto in oggetto, in vigore dal 22 dicembre 2012, disponendo che le ricette in questione restino soggette esclusivamente all'ordinario controllo delle ASL.
Pertanto, dal 22 dicembre 2012 i farmacisti non saranno più tenuti ad inviare all'Ordine provinciale competente la comunicazione riassuntiva sulle ricette in regime privato (ricette "bianche") relative alle prescrizioni dei medicinali stupefacenti transitati nella sezione D. Tali ricette dovranno comunque essere conservate dal farmacista per due anni.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
Gentile Collega,
per opportuna informazione e a completamento delle precedenti comunicazioni sull'attivazione della casella di posta elettronica certificata (PEC), pubblicate anche sul nostro sito internet, Ti informo che l'obbligo dell'attivazione della PEC sussiste per ogni iscritto all'Albo.
Infatti, il comma 7 dell'art. 16 della Legge 02/2009 (legge Anticrisi di conversione del D.L. 29/11/2008 n. 185) prevede espressamente che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6° (basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L'indirizzo PEC, pertanto, andava comunicato entro il 29 novembre 2009.
Ti invito, dunque, a comunicarcelo con assoluta urgenza, ricordandoTi che questo Ordine, come già comunicato nelle precedenti News, ha stipulato una Convenzione con la Società Namirial S.p.a., ente certificato alla fornitura di caselle PEC su dominio
Si ricorda infine che il Governo mette a disposizione di ogni cittadino una casella PEC gratuita. E' sufficiente collegarsi al sito www.postacertificata.gov.it e seguire tutte le istruzioni per l'attivazione.
Si specifica, per opportuna informazione che, mentre la casella di posta certificata fornita dal Governo consente di colloquiare solo con le pubbliche amministrazioni, la casella attivata con la società Namirial consente invece l'utilizzo anche per scopi privati.
Ti invito, infine, ad effettuare la comunicazione della PEC solo tramite Posta elettronica certificata al nostro indirizzo PEC
Certo della Tua preziosa collaborazione Ti saluto cordialmente.
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco