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Gentile Collega,
a seguito di numerose richieste, si rende necessario ricordare che gli strumenti di misurazione in farmacia devono essere sottoposti a regolare verifica periodica.
Attualmente compete alla Camera di Commercio effettuare a domicilio tali verifiche a seguito di espressa richiesta dell'interessato da inoltrarsi via fax e su apposito modulo predisposto, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della verifica precedente.
A tal fine, Ti trasmetto in allegato il modulo per la richiesta di verifica degli strumenti di misurazione e le relative tabelle con i prezzi di riferimento.
Ti rammento inoltre che il fax deve essere inoltrato al numero indicato sul modulo (089-334865), accompagnato dalla copia del versamento da effettuare secondo le indicazioni riportate sulla tabella allegata ed attendere di essere contattati dalla Camera di Commercio per la verifica domiciliare.
r Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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Gentile Collega,
questo Ordine, al fine di evitare il verificarsi di casi di vendita di medicinali senza ricetta, ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti lo scrupoloso rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle norme di deontologia professionale.
In particolare, si richiama l'attenzione sull'obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica.
In proposito è opportuno rammentare quanto segue.
- La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.
- L'art. 148 del DLgs 219/ 2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.
- Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.
- In materia di stupefacenti il DPR 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A,B, C, D ed E. Sotto il profilo deontologico, inoltre, si ricorda che, in base all'art. 24 del Codice Deontologico, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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Gentile Collega,
ho il piacere di informarTi che il Consiglio direttivo ha deliberato di istituire una postazione internet presso la sede dell'Ordine a disposizione di tutti gli iscritti, anche al fine di agevolare coloro che non possiedono un PC o un collegamento internet.
L'utilizzo della postazione suddetta è riservata esclusivamente agli iscritti all'Ordine e solo durante gli orari di apertura della Segreteria (Orari Ufficio: Lu-Ma 9-14 / Me-Gi-Ve 9-14 e 15,30-18,30 / Sa 9-13).
Certi di aver contribuito, con questo, ad offrire un ulteriore servizio all'iscritto, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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Gentile Collega,
di recente sono pervenuti a questo Ordine numerosi quesiti riguardanti la possibilità per il farmacista di svolgere attività in campo nutrizionistico.
In proposito, al fine di evitare equivoci circa le competenze dei farmacisti specializzati in scienza dell'alimentazione o in possesso di altra specializzazione universitaria attinente alla nutrizione, si evidenzia quanto segue.
In base alla vigente normativa la prescrizione ed elaborazione di diete è competenza professionale del:
- medico (nota del Ministero della Sanità in data 30.4.1986);
la prescrizione e/o elaborazione di diete rientrano nella competenza del medico in quanto riconducibili alla formulazione di giudizi diagnostici, alla prescrizione di cure e alla somministrazione di rimedi, attività che, come evidenziato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenze n. 144/1970, n. 6005/1973, n. 5838/1995, n. 524/1996), sono riservate al medico in via esclusiva;
- biologo (art. 3 Legge 396/1967 e DM 362/1993);
- dietista (art. 1 DM 744/1994).
Non si rivengono invece disposizioni in base alle quali risulti consentito al farmacista prescrivere ed elaborare diete. Pertanto, per quanto riguarda il campo nutrizionistico, il farmacista può fornire consulenze, in particolare nell'ambito delle proprie competenze professionali riguardanti la diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (art. 1 DLgs 258/1991 nonché art. 51 DLgs 206/2007 e art. 96 DLgs 219/2006), ma non può prescrivere né elaborare diete. Le specializzazioni universitarie, in base all'art. 172 del RD 1592/1933 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore) hanno esclusivamente valore di titolo accademico e non sono pertanto titoli abilitanti (il titolo abilitante è infatti costituito
dall'esame di Stato); pertanto, la possibilità di prescrivere e/o elaborare diete prescinde dal possesso di tali titoli accademici anche per le professioni nelle cui competenze rientrano la prescrizione e l'elaborazione di diete.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco
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